Codice di Procedura Civile
Art. 600 — Convocazione dei comproprietari
Art. 600. (Convocazione dei comproprietari). Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione non e' possibile, puo' ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.