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Codice di Procedura Civile

Art. 598 — Approvazione del progetto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/598parte di Codice di Procedura Civile
Art. 598. (Approvazione del progetto). Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.

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