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Codice di Procedura Civile

Art. 594 — Assegnazione delle rendite

ELI /it/codice-procedura-civile/art/594parte di Codice di Procedura Civile
Art. 594. (Assegnazione delle rendite). Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

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