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Codice di Procedura Civile

Art. 592 — Nomina dell'amministratore giudiziario

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Art. 592. (Nomina dell'amministratore giudiziario). L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

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