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Codice di Procedura Civile

Art. 582 — Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

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Art. 582. (Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario). L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

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