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Codice di Procedura Civile

Art. 576 — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

ELI /it/codice-procedura-civile/art/576parte di Codice di Procedura Civile
Art. 576. (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita). Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita' del deposito. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.

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