Codice di Procedura Civile
Art. 574 — Provvedimenti relativi alla vendita
Art. 574. (Provvedimenti relativi alla vendita). Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e' avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583. Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
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