Codice di Procedura Civile
Art. 570 — Avviso della vendita
Art. 570. (Avviso della vendita). Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.
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