Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 566
Codice di Procedura Civile

Art. 566 — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

ELI /it/codice-procedura-civile/art/566parte di Codice di Procedura Civile
Art. 566. (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati). I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 565 Art. 567 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.