Codice di Procedura Civile
Art. 564 — Facolta' dei creditori intervenuti
Art. 564. (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
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