Codice di Procedura Civile
Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Art. 552. (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo). Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
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