Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 552
Codice di Procedura Civile

Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

ELI /it/codice-procedura-civile/art/552parte di Codice di Procedura Civile
Art. 552. (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo). Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 551 Art. 553 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.