Codice di Procedura Civile
Art. 550 — Pluralita' di pignoramenti
Art. 550. (Pluralita' di pignoramenti). Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
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