Codice di Procedura Civile
Art. 542 — Distribuzione giudiziale
Art. 542. (Distribuzione giudiziale). Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
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