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Codice di Procedura Civile

Art. 54 — Ordinanza sulla ricusazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/54parte di Codice di Procedura Civile
Art. 54. (Ordinanza sulla ricusazione). L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire mille. Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di venti giorni.

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