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Codice di Procedura Civile

Art. 534 — Vendita all'incanto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/534parte di Codice di Procedura Civile
Art. 534. (Vendita all'incanto). Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con l'ordinanza di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. Nella stessa ordinanza il pretore determina le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 terzo comma.

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