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Codice di Procedura Civile

Art. 530 — Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

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Art. 530. (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

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