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Codice di Procedura Civile

Art. 516 — Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

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Art. 516. (Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo). I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

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