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Codice di Procedura Civile

Art. 513 — Ricerca delle cose da pignorare

ELI /it/codice-procedura-civile/art/513parte di Codice di Procedura Civile
Art. 513. (Ricerca delle cose da pignorare) L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. Il pretore, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre. In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

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