Codice di Procedura Civile
Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata
Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata). Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione. Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
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