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Codice di Procedura Civile

Art. 50 — Riassunzione della causa

ELI /it/codice-procedura-civile/art/50parte di Codice di Procedura Civile
Art. 50. (Riassunzione della causa). Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

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