Codice di Procedura Civile
Art. 493 — Pignoramenti su istanza di piu' creditori
Art. 493. (Pignoramenti su istanza di piu' creditori). Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.
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