Codice di Procedura Civile
Art. 490 — Pubblicita' degli avvisi
Art. 490. (Pubblicita' degli avvisi). Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario. Il giudice puo' anche disporre che l'avviso sia inserito una o piu' volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale.
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