Codice di Procedura Civile
Art. 486 — Forma delle domande e delle istanze
Art. 486. (Forma delle domande e delle istanze). Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
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