Codice di Procedura Civile
Art. 481 — Cessazione dell'efficacia del precetto
Art. 481. (Cessazione dell'efficacia del precetto). Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
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