Codice di Procedura Civile
Art. 48 — Sospensione dei processi
Art. 48. (Sospensione dei processi). I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento. Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
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