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Codice di Procedura Civile

Art. 470 — Sospensione del procedimento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/470parte di Codice di Procedura Civile
Art. 470. (Sospensione del procedimento). Il procedimento deve essere sospeso a norma dell'articolo 444, quando pende un processo collettivo riguardante l'applicazione della norma corporativa o dell'accordo economico.

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