Codice di Procedura Civile
Art. 462 — Patrocinio
Art. 462. (Patrocinio). Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.
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