Codice di Procedura Civile
Art. 460 — Improponibilita' della domanda
Art. 460. (Improponibilita' della domanda). La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non puo' essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.
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