Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 458
Codice di Procedura Civile

Art. 458 — Impugnazione delle sentenze dei consulenti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/458parte di Codice di Procedura Civile
Art. 458. (Impugnazione delle sentenze dei consulenti). Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 457 Art. 459 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.