Codice di Procedura Civile
Art. 440 — Comparizione personale delle parti e di rappresentanti sindacali
Art. 440. (Comparizione personale delle parti e di rappresentanti sindacali). Il giudice interroga di regola le parti a norma dell'articolo 117 e chiede alle associazioni sindacali di cui all'articolo 430 le informazioni opportune; puo' inoltre disporre la comparizione personale dei rappresentanti che hanno partecipato al tentativo di conciliazione.
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