Codice di Procedura Civile
Art. 438 — Costituzione in giudizio
Art. 438. (Costituzione in giudizio). L'attore, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia. Il deposito di tali atti puo' essere fatto anche dal convenuto.
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