Codice di Procedura Civile
Art. 432 — Processo verbale di mancata conciliazione
Art. 432. (Processo verbale di mancata conciliazione). Se la conciliazione non riesce, i rappresentanti delle associazioni formano processo verbale, dal quale deve risultare il mancato componimento. Nel processo verbale i rappresentanti delle associazioni indicano la soluzione nella quale eventualmente concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che a loro avviso spetta a una delle parti. In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento della somma che vi si trova indicata. In ogni caso l'associazione, alla quale fu fatta denuncia, deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbale.
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