Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 43
Codice di Procedura Civile

Art. 43 — Regolamento facoltativo di competenza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/43parte di Codice di Procedura Civile
Art. 43. (Regolamento facoltativo di competenza). La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.