Codice di Procedura Civile
Art. 422 — Discussione e decisione
Art. 422. (Discussione e decisione). Finita l'istruzione il presidente puo' disporre l'immediata discussione della causa oppure fissare un'apposita udienza non oltre i dieci giorni successivi. In questo secondo caso le parti possono essere autorizzate a scambiarsi, nel termine stabilito dal presidente, delle comparse contenenti le conclusioni gia' prese in udienza e lo svolgimento delle ragioni che le assistono. La decisione e' deliberata subito dopo chiusa la discussione e pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni successivi.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.