Codice di Procedura Civile
Art. 416 — Deposito del ricorso
Art. 416. (Deposito del ricorso). Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i documenti allegati. Il cancelliere forma subito un fascicolo d'ufficio in cui inserisce il ricorso e i documenti delle parti, e lo presenta immediatamente al presidente.
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