Codice di Procedura Civile
Art. 412 — Tentativo di conciliazione corporativa
Art. 412. (Tentativo di conciliazione corporativa). La domanda relativa a una delle controversie di cui all'articolo 409 puo' essere proposta solo dopo che e' stata tentata la conciliazione davanti alla corporazione competente. L'associazione che propone la domanda deve produrre il processo verbale dal quale risulta l'esperimento del tentativo di conciliazione.
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