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Codice di Procedura Civile

Art. 410 — Competenza per territorio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/410parte di Codice di Procedura Civile
Art. 410. (Competenza per territorio). Per le controversie di cui all'articolo precedente e' competente la magistratura del lavoro nella cui circoscrizione ha vigore il contratto collettivo, la norma corporativa o l'accordo da applicare, o in cui si svolgono i rapporti di lavoro da regolare. Se il contratto collettivo, la norma corporativa o l'accordo economico hanno vigore o i rapporti da regolare si svolgono in piu' circoscrizioni, per le controversie relative e' competente la magistratura del lavoro di Roma.

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