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Codice di Procedura Civile

Art. 404 — Casi di opposizione di terzo

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Art. 404. (Casi di opposizione di terzo). Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

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