Codice di Procedura Civile
Art. 4 — Giurisdizione rispetto allo straniero
Art. 4. (Giurisdizione rispetto allo straniero). Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici del Regno: 1) se quivi e' residente o domiciliato anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell' articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nel Regno o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nel Regno, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nel Regno o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.