Codice di Procedura Civile
Art. 398 — Proposizione della domanda
Art. 398. (Proposizione della domanda). La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita', o del recupero dei documenti. La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e deve essere preceduta dal deposito prescritto per il ricorso in cassazione nell'articolo 364. Se la sentenza della quale si chiede la revocazione e' pronunciata dal conciliatore, il deposito e' di lire cento. La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.
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