Codice di Procedura Civile
Art. 385 — Provvedimenti sulle spese
Art. 385. (Provvedimenti sulle spese). La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
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