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Codice di Procedura Civile

Art. 385 — Provvedimenti sulle spese

ELI /it/codice-procedura-civile/art/385parte di Codice di Procedura Civile
Art. 385. (Provvedimenti sulle spese). La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

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