Codice di Procedura Civile
Art. 38 — Incompetenza
Art. 38. (Incompetenza). L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. L'incompetenza per valore puo' essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, puo' essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
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