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Codice di Procedura Civile

Art. 377 — Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio

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Art. 377. (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio). Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore. Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

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