Codice di Procedura Civile
Art. 375 — Pronuncia in camera di consiglio
Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 373, la corte, a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contradittorio, o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarate l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia. Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378.
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