Codice di Procedura Civile
Art. 373 — Sospensione dell'esecuzione
Art. 373. (Sospensione dell'esecuzione). La corte di cassazione, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, puo' sospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso, quando dall'esecuzione stessa puo' derivare grave o irreparabile danno. L'istanza di sospensione deve essere proposta nel ricorso contro la sentenza o con apposito ricorso, contenente, in caso di sentenza parziale, la dichiarazione di cui all'articolo 361 se non e' stata gia' fatta. L'apposito ricorso deve essere proposto nelle forme ordinarie entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
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