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Codice di Procedura Civile

Art. 367 — Sospensione del processo di merito

ELI /it/codice-procedura-civile/art/367parte di Codice di Procedura Civile
Art. 367. (Sospensione del processo di merito). Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 primo comma e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile. Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

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