Codice di Procedura Civile
Art. 357 — Reclamo contro ordinanze
Art. 357. (Reclamo contro ordinanze). Contro le ordinanze pronunciate a norma degli articoli 350 secondo comma e 351 puo' essere proposto reclamo mediante ricorso al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione per la discussione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura del cancelliere. La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro l'ordinanza prevista nell'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.