Codice di Procedura Civile
Art. 348 — Improcedibilita' dell'appello
Art. 348. (Improcedibilita' dell'appello). L'appello e' improcedibile: 1) se l'appellante non si costituisce; 2) se l'appellante non presenta il proprio fascicolo salvo che il giudice, per giustificati motivi, gli conceda nella prima udienza una dilazione; 3) se l'appellante, benche' costituito, non comparisce alla prima udienza senza giusto motivo.
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