Codice di Procedura Civile
Art. 343 — Modo e termine dell'appello incidentale
Art. 343. (Modo e termine dell'appello incidentale). L'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli articoli 331 e 332. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.
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