Codice di Procedura Civile
Art. 336 — Effetti della riforma o della cassazione
Art. 336. (Effetti della riforma o della cassazione). La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
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